| Statuti | |
Indice |
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| A) DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 1 Denominazione e sede Art. 2 Scopo Art. 3 Statuto e regolamento Art. 4 Associazioni ad altri enti Art. 5 Membri Art. 6 Adesione e disdetta Art. 7 Esclusione Art. 8 Proposte Art. 9 Organi |
| B) ASSEMBLEA REGIONALE |
Art. 10
Composizione Art. 11 Convocazione Art. 12 Tenuta dell'Assemblea Art. 13 Competenze Art. 14 Numero legale Art. 15 Quoziente di voto Art. 16 Votazioni Art. 17 Ordine del giorno |
| C) CONSIGLIO REGIONALE |
Art. 18
Composizione Art. 19 Elezione Art. 20 Competenze Art. 21 Convocazione e validità delle sedute Art. 22 Quoziente di voto Art. 23 Rappresentanza Art. 24 Programma di sviluppo |
| D) COMMISSIONE DELLA GESTIONE | Art. 25 Composizione, funzione, convocazione |
| E) NORME VARIE |
Art. 26
Finanziamento Art. 27 Scioglimento Art. 28 Disposizioni applicabili Art. 29 Entrata in vigore |
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A) DISPOSIZIONI GENERALI 1. La Regione Valli di Lugano (RVL) è un'associazione nel senso degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. 2. La sua sede è a Tesserete. La RVL ha per scopo: - favorire la collaborazione tra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale; - elaborare il programma di sviluppo regionale, in conformità della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 28 giugno 1974 e successive modifiche; - gestire nell'ambito della Regione servizi di interesse pubblico, quali ad esempio l'Azienda forestale regionale; - promuovere e coordinare le attività atte a favorire lo sviluppo della Regione. Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RVL vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti. Art. 4 Associazioni ad altri enti La RVL può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici e e privati, per meglio conseguire le finalità stabilite dall'art. 2. La RVL è costituita da Membri attivi e da Membri sostenitori. 1. Sono Membri attivi i Comuni di: Bedano, Bidogno, Bironico, Bogno, Cagiallo, Camignolo, Certara, Cimadera, Corticiasca, Gravesano, Isone, Lopagno, Lugaggia, Medeglia, Mezzovico-Vira, Origlio, Ponte-Capriasca, Rivera, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Sigirino, Sonvico, Tesserete, Torricella-Taverne, Vaglio, Valcolla, Villa Luganese. 2. Sono Membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 26, cpv. 2. 3. La qualità di membro sostenitore non ha diritto ad essere eletto quale delegato, giusta l'art. 10. 1. L'adesione dei Comuni alla RVL, quale Membro attivo, avviene mediante delibera dell'Assemblea o del Consiglio comunale. 2. Ogni membro può denunciare la propria appartenenza alla RVL alla fine di ogni anno civile e con un preavviso di almeno un anno. 1. Su proposta del Consiglio regionale, l'Assemblea può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dalla RVL i Membri che violano gravemente i loro doveri ed obblighi. 2. In particolare è motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dalla RVL. I Membri attivi e i Membri sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea regionale. Sono organi della RVL: a) l'Assemblea regionale; b) il Consiglio regionale; c) la Commissione della Gestione. B) ASSEMBLEA REGIONALE 1. L'Assemblea regionale è composta dai delegati comunali in ragione di due per ogni Comune, nominati dai Legislativi. 2. Ogni Comune designerà due delegati supplenti. 3. I Patriziati hanno diritto di essere rappresentati da tre delegati, scelti fra i patrizi domiciliati nella Regione, in ragione di un rappresentante per il Vedeggio, uno per la Capriasca e uno per la Val Colla. I delegati patriziali sono designati dall'Alleanza patriziale (ALPA). 4. L'Ente turistico Valli di Lugano ha diritto di essere rappresentato da due delegati designati dal Consiglio direttivo dell'Ente turistico stesso. 5. I delegati rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. 6. I delegati designati dall'Assemblea a far parte del Consiglio regionale devono essere sostituiti. 1. Il Consiglio regionale convoca due volte all'anno l'Assemblea regionale ordinaria dei delegati, la prima entro il 31 maggio per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente, la seconda entro il 30 novembre, per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. 2. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purchè figurino all'ordine del giorno, riservato l'art. 17. 3. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio regionale o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Membri attivi o dei delegati della RVL. 4. Il Consiglio regionale è tenuto a dar corso alle domande tendenti ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta. 5. La convocazione scritta deve essere inviata ai Membri attivi e ai delegati almeno due settimane prima della data fissata per l'Assemblea e deve elencare le trattande. L'Assemblea è diretta dal Presidente. L'Assemblea regionale dei delegati è l'organo supremo della RVL ed ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione. Essa è segnatamente competente per: - approvare e modificare lo statuto; - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente e da due Scrutatori; - nominare i membri del Consiglio regionale, il Presidente dello stesso, la Commissione della gestione; - fissare le indennità per i membri del Consiglio regionale; - approvare i regolamenti e le convenzioni per l'istituzione di servizi di interesse pubblico; - nominare i membri di sue eventuali Commissioni; - votare crediti straordinari; - approvare i rapporti del Consiglio regionale; - approvare il preventivo e il consuntivo di spesa e dare scarico al Consiglio regionale; - approvare il programma di sviluppo della Regione e le successive revisioni; - dare il consenso per l'adesione ad organizzazioni o enti pubblici e privati, di cui all'art. 4, su proposta del Consiglio regionale; - accettare i Membri sostenitori su proposta del Consiglio regionale; - escludere un membro; - decidere sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea può validamente deliberare se è presente almeno 1/3 dei delegati. Le decisioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti, riservata la disposizione prevista all'art. 7. 1. Ogni delegato presente ha diritto ad un voto. 2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che a maggioranza, venga adottato un altro sistema di voto. 1. L'Assemblea delibera solo sugli oggetti all'ordine del giorno. 2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, l'Assemblea può deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno. C) CONSIGLIO REGIONALE 1. Il Consiglio regionale è composto di dodici membri, compreso il Presidente, di cui dieci scelti fra i delegati comunali in ragione di quattro per il Vedeggio, tre per la Capriasca e tre per la Val Colla. 2. Un Membro attivo non può avere più di un delegato nel Consiglio regionale. 3. L'ALPA ha diritto ad essere rappresentata da un membro, scelto dall'Assemblea fra i delegati designati dall'ALPA stessa. 4. L'Ente turistico Valli di Lugano ha diritto ad essere rappresentato da un membro scelto dall'Assemblea fra i delegati designati dall'Ente turistico stesso. 1. Il Consiglio regionale e il Presidente rimangono in carica quattro anni e vengono eletti dall'Assemblea regionale ordinaria entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali. 2. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni: - rappresenta la RVL nei confronti dei terzi; - cura le relazioni con le autorità federali, cantonali e comunali; - nomina due vice-presidenti, ognuno dei quali appartiene alla subregione che non ha la presidenza; - nomina, previo pubblico concorso, il segretario animatore; - esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega, tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega; - assume, previo pubblico concorso, il personale necessario al segretariato e ai suoi servizi; - nomina, previo pubblico concorso, gli esperti e sottoscrive i contratti; - fissa lo stipendio per il segretario animatore; - fissa la remunerazione del personale; - fissa le indennità dovute ai suoi membri ed a quelli delle Commissioni; - fissa i contributi annuali dovuti dai Membri attivi, dall'ALPA e dall'Ente turistico Valli di Lugano tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali; - propone all'Assemblea l'accettazione dei Membri sostenitori; - firma i contratti; - propone all'Assemblea l'adesione alle organizzazioni o enti pubblici o privati, di cui all'art. 4; - adotta i regolamenti necessari al proprio funzionamento, come pure quello dei servizi; - decide spese non preventivate fino ad un massimo complessivo di fr. 20'000.-- all'anno. Art. 21 Convocazione e validità delle sedute 1. Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. 2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio regionale se almeno un terzo dei Membri ne fa richiesta. 3. Il Consiglio regionale può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. 4. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio regionale assieme all'avviso di convocazione. 1. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. 2. I membri del Consiglio regionale non possono astenersi dal voto, salvo i casi di palese collisione. 3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente, dei due Vice-presidenti e del Segretario animatore. 1. Per l'elaborazione del programma di sviluppo il Consiglio regionale può chiedere il parere di esperti o di consulenti e di nominare gruppi di studio, ai quali deve essere chiesta la presentazione di rapporti scritti. 2. Il Consiglio regionale stabilisce la retribuzione dovuta ai consulenti. 3. Gli stessi non possono far parte del Consiglio regionale. D) COMMISSIONE DELLA GESTIONE Art. 25 Composizione, funzione, convocazione 1. La Commissione della Gestione è composta da tre membri e da un supplente, designati fra i delegati dei Comuni non rappresentati nel Consiglio regionale. 2. I membri restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. 3. La Commissione si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea regionale; c) sul consuntivo. 4. La Commissione della Gestione presenta il suo rapporto scritto all'Assemblea, consegnando copia del medesimo al Consiglio regionale almeno sette giorni prima della data fissata per la tenuta dell'Assemblea stessa. E) NORME VARIE 1. I Membri attivi sono tenuti a versare una tassa annua in ragione del numero di abitanti residenti alla fine dell'anno precedente. 2. I Membri sostenitori versano una tassa annua di almeno fr. 200.--. 3. L'ALPA e l'Ente turistico Valli di Lugano versano una tassa proposta annualmente dal Consiglio regionale e ratificata dall'Assemblea. 1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea regionale, appositamente convocata con il preavviso di almeno due settimane, con la maggioranza dei due terzi dei delegati. 2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti ad enti di interesse pubblico della Regione. Art. 28 Disposizioni applicabili Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile Svizzero. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 30 novembre 1995. Presidente: Venanzio Menghetti Segretario: Corrado Piattini Il primo statuto della Regione Valli di Lugano è stato approvato dall'Assemblea regionale il 31 marzo 1977. Presidente: Gian Carlo Pedotti Segretario: Emanuele Gianini |
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